Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 474-bis. - (Acquisto di prodotti contraffatti). - Chiunque acquista qualsiasi genere di prodotto recante marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, falsi, con la consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, è punito con la multa da euro 200 a euro 1.000».